Atto costitutivo e statuto

In data 19 febbraio 2021, presso la sede ubicata in Firenze (FI), viale Milton 53, alle ore 14:30, si sono riunite le seguenti persone:

1. FRANCESCO CATASTINI
2. LEILA EL HOUSSI
3. MARIA PIA PAOLI 
4. MARIA AURORA SAVELLI 
In videoconferenza sono inoltre presenti:
5. MATTEO ALBANESE
6. STEFANO CALONACI
7. ALESSIA MENEGHIN
8. FRANCESCO MINECCIA
9. SANDRO NANNUCCI
10. LUIGI TOMASSINI
11. ANDREA ZAGLI


I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Francesco Catastini il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Maria Aurora Savelli quale Segretaria ed estenditrice del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione che svolga attività di interesse generale a favore dei propri associati ed in particolare a sostegno degli studi e degli approfondimenti storici con riguardo all’attività della rivista «Ricerche Storiche» e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale AMICI DI RICERCHE STORICHE

ARS aps

ART. 1
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
“Amici di Ricerche Storiche A.P.S.” abbreviato “A.R.S. A.P.S.”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze (FI) e con durata illimitata. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART. 2
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, educative, pedagogiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
Essa persegue, perciò, unicamente finalità culturali connesse all’approfondimento ed alla diffusione di studi di storia anche attraverso il sostegno alla pubblicazione della rivista accademica “Ricerche Storiche” e delle collane editoriali ad essa connesse. Intende inoltre proseguire e sviluppare l’attività svolta fin dalle origini dalla Rivista “Ricerche Storiche” nel campo di quelle pratiche di disseminazione partecipata della cultura storica che oggi si identificano nel settore della “Public History”.
A tal fine l’Associazione potrà creare un sito internet, ricercare sponsorizzazioni e raccogliere pubblicità o contributi finanziari a favore della rivista “Ricerche Storiche” e delle pubblicazioni delle collane editoriali ad essa connesse; organizzare viaggi su luoghi legati alla storia e presso siti storici, organizzare attività ed eventi culturali e formativi riferibili alla storia e alla “public history”, rendersi editrice di pubblicazioni anche telematiche e realizzare gadget con riferimento all’ambito della memoria storica.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
L’Associazione è formata da Associati fondatori, sostenitori ed ordinari.
Sono considerati Associati fondatori gli Associati ordinari che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro che si assoceranno entro la convocazione della prima assemblea dei soci.
Sono Associati ordinari le persone che vengono ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito della loro domanda e che si impegnano a versare la quota tempo per tempo stabilita dal Consiglio Direttivo
Sono Associati sostenitori quelle persone o Enti che intendono contribuire in misura più consistente rispetto agli Associati ordinari al raggiungimento degli scopi del sodalizio, secondo le quote stabilite dal Consiglio Direttivo.
Ricevono la qualifica di Associati le persone e gli Enti che intendano collaborare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, versando, dopo la loro ammissione, al fondo comune la loro contribuzione iniziale e annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
• l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo a titolo di quota sociale da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.

ART. 4
Gli associati hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• esaminare i libri sociali;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per conto dell’associazione documentandole;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente;
• l’Organo di controllo.

ART. 7
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati di maggiore età che sono iscritti nel libro degli associati e che abbiano versato regolarmente le quote associative.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di due altri associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati. L’Assemblea può riunirsi anche su piattaforme telematiche ove sorga l’impossibilità o il divieto di riunirsi in un luogo fisico.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva il bilancio di esercizio;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
L’Assemblea può essere svolta anche con l’utilizzo di mezzi di videocomunicazione salvo poter accertare da parte del Presidente l’identità e la legittimazione degli intervenuti e fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante; è ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.

ART. 8
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
• eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
• formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
• predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
• deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
• deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall’Assemblea per una durata di 3 anni e sono rieleggibili. Fa eccezione il primo Consiglio Direttivo eletto in fase di costituzione che avrà la durata necessaria a compiere l’adempimento degli atti formali e che sarà eletto nell’occasione della prima assemblea dei soci convocata.
La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta per via telematica.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, subentra il primo dei non eletti. Nel caso ciò non sia possibile il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei Soci dev’essere convocata per procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo fino al termine di scadenza del Consiglio cessato dalla carica
Il Consiglio stabilisce inoltre con apposito regolamento l’organizzazione interna, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza con le stesse modalità previste per l’assemblea dei soci di cui all’art.7.

ART. 9
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti un Presidente, uno o due Vicepresidenti, un Tesoriere e un Segretario.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il legale rappresentante dell’Associazione potrà nominare Procuratori Speciali per singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva i libri Sociali e svolge gli eventuali incarichi che il Consiglio possa delegargli. Nel caso sia nominato un Direttore, tali compiti possono essere attribuiti al Direttore stesso.
Il Tesoriere tiene l’inventario delle attività e passività patrimoniali, tiene la contabilità e compila i progetti dei rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, ha in custodia i fondi Sociali dei quali è responsabile, effettua i pagamenti, esige ed incassa le quote Sociali rilasciando quietanza dei versamenti dei Soci e dei terzi, cura altresì che le entrate e le uscite transitino attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all’Associazione che, con firma congiunta a quella del Presidente, è autorizzato ad aprire ed esercitare con emissione di assegni ed ordini di bonifico.
Il Presidente e il Tesoriere possono compiere tutte le operazioni bancarie e/o postali sopra elencate con firma disgiunta.
Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore Scientifico, anche tra i non soci. Questo può essere scelto tra ricercatori ed esperti storici, rappresentanti del mondo accademico, culturale e dell’associazionismo. La carica di membro del Comitato scientifico è a titolo gratuito ma date le conoscenze in esso ricercate ed il livello di professionalità richiesto, il Consiglio Direttivo può decidere di riconoscergli un compenso stabilito in base all’opera e all’impegno prestato. Il Direttore Scientifico ha funzioni consultive e propositive a richiesta del Comitato Direttivo in materia scientifica e tecnica ed esprime pareri sui programmi di attività a lui sottoposti. Intratterrà per conto dell’associazione rapporti con il Direttore Scientifico della rivista “Ricerche Storiche” e ne relazionerà al Consiglio Direttivo.
La carica di Direttore Scientifico non è incompatibile in nessun modo con il ruolo di membro del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Il consiglio direttivo può cooptare al suo interno un membro rilevante del corpo redazionale della rivista «Ricerche Storiche» (il Direttore Scientifico della rivista o un suo delegato) come consigliere al fine di meglio coordinare le attività dell’associazione con quelle della rivista.
Qualsiasi attività demandata al Segretario, al Direttore e al Tesoriere, in caso di impedimento temporaneo degli stessi, resta automaticamente devoluta al Presidente che potrà delegarla ad un Consigliere.

ART. 10
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando formale richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 17
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 18
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

La Presidente: (sig.ra Maria Pia Paoli)
La Vicepresidente: (sig.ra Leila El Houssi)
Il Segretario: (sig. Francesco Catastini)